Proteggi la tua casa e la tua famiglia!
Proteggi la tua Casa per evitare che i mille sacrifici per acquistarla vadano in fumo.
Il 50% degli incendi domestici si scatena per un mal funzionamento degli apparecchi e degli elettrodomestici dedicati alla cottura o al riscaldamento.
L’ assicurazione della casa è ormai molto diffusa anche perché i costi sono contenuti e le opzioni modulabili in base alle singole esigenze.
L’incendio è sicuramente l’evento che fa più paura, ma sono molti gli eventi che si possono coprire; i fenomeni elettrici, gli atti vandalici, la rottura dei tubi, lo spargimento d’acqua, la ricerca e la riparazione dei guasti, il furto e non dimentichiamoci dei danni a terzi.
I nostri vicini possono essere coinvolti in un evento spiacevole causato dal nostro immobile come può essere il fuoco o altri danni come la caduta della neve o di una tegola oppure un evento causato da noi o da un nostro famigliare e per questo è importante avere l’estensione della responsabilità civile della famiglia.
La conduzione e proprietà dell’abitazione e delle relative pertinenze;
La proprietà ed uso del contenuto in genere, apparecchi domestici, antenne televisive e/o ricetrasmittenti, parabole radio telericeventi;
La somministrazione di cibi e bevande agli ospiti;
L’organizzazione di feste familiari o tra amici;
L’attività di badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro mansioni
In caso di comproprietà, l’assicurazione vale anche per i comproprietari della medesima abitazione assicurata.
La garanzia opera in conseguenza di un fatto accidentale inerente alla proprietà del fabbricato adibito ad abitazione.
Sono comprese le dipendenze, le recinzioni fisse e i cancelli anche con comandi elettrici, i box pertinenziali, i pannelli solari e/o fotovoltaici, le antenne e parabole, i giochi ed attrezzature sportive, gli impianti sportivi, piscine, parchi, alberi e strade private, purché realizzate nella casa e negli spazi ad essa adiacenti.
È compresa la responsabilità civile dell’Assicurato quale committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, a condizione che:
Siano stati designati, qualora richiesto dalla legge, i responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
I predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro, con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell’attività;
Le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all’Albo di categoria ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell’attività.
Non sono coperte le persone addette ai lavori. Inoltre, la garanzia opera per danni:
Materiali e diretti causati a cose di terzi derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio della casa assicurata;
Da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente garanzia
Pluviali e grondaie;
Impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato assicurato, compresi i tubi interrati;
Elettrodomestici e relativi raccordi.
Sono esclusi i danni:
- Da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- Causati da rotture provocate da gelo;
- Provocati da colaggio o rotture degli impianti automatici di estinzione;
- Causati da rottura di tubi di gomma, salvo che si tratti di raccordi di elettrodomestici;
- Rottura accidentale di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato assicurato, causata da gelo;
- Da fuoriuscita d’acqua causata da rottura di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati all’esterno del fabbricato o da tubi interrati;
- Ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- Occlusione di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato assicurato o nel maggior fabbricato di cui forma parte;
Sono esclusi i danni;
- Conseguenti a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- A seguito di occlusione, rigurgito e traboccamento di pluviali e grondaie, che sono coperti se acquistata la garanzia “Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve” se acquistata;
Ricerca guasti a tubature d’acqua e conseguente riparazione
In caso si riscontri un danno da fuoriuscita d’acqua, indennizzabile ai termini della presente garanzia, anche in caso di danno causato solo a terzi, vengono rimborsati:
Le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di tubature e relativi raccordi, nei muri(compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e nei pavimenti, che hanno dato origine allo spargimento d’acqua;
Le spese necessarie per demolire o ripristinare i muri e i pavimenti;
Le spese necessarie per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca guasti;
Le spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura, per la demolizione del fabbricato e della pavimentazione, per la rimozione del terreno e il conseguente ripristino allo stato originario;
Le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature interrate, compresi i relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d’acqua.
I danni materiali e diretti alle cose assicurate da eventi atmosferici, quali:
- Uragano;
- Bufera;
- Tempesta;
- Vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute;
- Grandine;
- Tromba d’aria;
- A condizione che gli effetti siano riscontrabili su più cose in zona.
Sono inoltre compresi gli eventuali danni da bagnamento all’interno del fabbricato se l’evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi.
Acqua piovana che causa l’allagamento all’interno del fabbricato a seguito di:
Formazione di ruscelli o accumulo esterno;
Spargimento d’acqua causato da occlusione, rigurgito e traboccamento di gronde e pluviali.
Rimborsa i costi necessari per il trasporto, l’installazione o il rimpiazzo, delle lastre, la cui rottura è dovuta a un evento accidentale non previsto in altre garanzie della presente sezione.
Tiene indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se civilmente responsabili ai sensi di legge di danni involontariamente causati a terzi per:
- Morte, lesioni corporali;
- Distruzione o deterioramento di cose;
- In conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito dei rischi assicurati connessi alle garanzie che seguono. Si precisa che ogni fatto accidentale che procuri un danno a terzi è coperto, salvo se non escluso.
L’assicurazione copre anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico.
Alcuni esempi di rischi coperti:
Nel tempo libero:
- La proprietà o l’uso di biciclette, anche elettriche, velocipedi in genere, carrozzine per disabili anche a motore, golf cars e hoverboard;
- L’uso di camere d’albergo, di locali di villeggiatura e la conduzione dell’abitazione saltuaria con il relativo contenuto;
- La pratica del campeggio;
- La detenzione o l’uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti, escluso l’impiego per la caccia;
- La proprietà e l’uso di imbarcazioni a vela o senza motore, lunghe fino a 6,50 mt, windsurf, surf e kitesurf;
- La pratica di sport, bricolage, giardinaggio, pesca e hobby in genere, il modellismo a motore ad esclusione dei danni causati a modelli di terzi in genere;
- Inoltre, la proprietà e l’uso di modelli, aeromodelli (compresi i droni), intesi come dispositivi a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un uso autonomo, e che vengono utilizzati sotto il controllo visivo diretto e costante del modellista, senza l’ausilio di aiuti visivi, a condizione che l’utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli anche se di terzi;
- L’attività di volontariato;
- La proprietà e l’uso di animali domestici.
I fatti di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano all’estero per vacanze studio.
Qualora l’Assicurato sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per i fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all’altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l’altro genitore);
La mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all’Assicurato, comprese le lesioni che possono subire. Sono esclusi i danni a cose di loro proprietà o in uso;
La partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell’ambito del centro scolastico;
L’utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell’Assicurato al momento del sinistro;
L’attività di baby sitter (addetti alla cura dei figli dell’Assicurato), per i fatti che riguardano le loro mansioni;
I danni fisici involontariamente causati a baby sitter, sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato nel certificato di polizza;
I fatti dei figli minori dell’Assicurato quando sono affidati a persone, non facenti parte del nucleo familiare dell’Assicurato, che svolgono temporaneamente ed a titolo gratuito l’attività di sorveglianza. Sono esclusi i danni cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante, mentre per i danni corporali subiti dagli stessi.
Alla messa in moto o alla guida di:
- Veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all’insaputa o contro la volontà dell’Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell’assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
- Ciclomotori da parte di figli minori o incapaci per legge, limitatamente al caso in cui l’assicuratore della RC obbligatoria non risponda per non operatività della garanzia dovuta alla violazione delle norme di legge sul trasporto di persone, con l’esclusione da questa garanzia dei danni a cose.
Inoltre i figli minori dell’Assicurato, considerati terzi fra di loro, quando accidentalmente si causino una lesione corporale da cui derivi un’invalidità permanente. Il risarcimento è prestato fino a 50.000 euro per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di 1.500 euro per sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.
Materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, implosione, esplosione e scoppio che derivano:
Dalla conduzione dell’abitazione abituale e/o saltuaria e del relativo contenuto;
Dall’utilizzo di camere d’albergo o locali di villeggiatura, inclusi i danni ai locali stessi ed al relativo contenuto se di proprietà di terzi;
Dalla pratica del campeggio svolta all’interno di camping regolarmente autorizzati.
Da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a sinistri risarcibili in base alla presente garanzia.
Per questi danni, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 250 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari al 10% del massimale indicato nel certificato di polizza.
Da inquinamento accidentale dell’acqua e/o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
La garanzia opera per i danni causati a terzi da cani e gatti di proprietà o in uso all’Assicurato ed al nucleo familiare.
Se il cane assicurato viene temporaneamente affidato ad una persona esterna al nucleo familiare, sono compresi i danni che l’animale arreca alle persone, diverse dal custode, ed alle loro cose ed animali.
Per i danni a cose causati dai cani, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 100 euro per sinistro.
Sono esclusi i cani di razza: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano e di Tipo Bull Terrier quali American Staffordshire Terrier, Bull Terrier Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia Normale, Staffordshire Bull Terrier.
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